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Vendere casa dopo il superbonus: tassa su plusvalenza dal 2024

Questa normativa è stata pensata per contrastare le pratiche speculative, focalizzando l’attenzione sul vero obiettivo del Superbonus: promuovere l’efficientamento energetico degli edifici.

Se hai intenzione di vendere la tua casa dopo aver beneficiato del “Superbonus 110” , i dubbi che possono sorgere sono molti.

Non ci sono comunque restrizioni riguardo alla vendita di un immobile che ha beneficiato del superbonus.

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto importanti novità: a partire dal 1° Gennaio 2024, questi immobili saranno soggetti alla tassazione della plusvalenza.

Per plusvalenza si intende la differenza economica tra il corrispettivo incassato dalla vendita e l’originario prezzo d’acquisto o costo di costruzione dell’immobile, aumentato di ogni altro costo inerente.

L’imposta del 26% scatta sulla plusvalenza realizzata dai proprietari di immobili se effettuano la cessione entro 10 anni dalla fine della ristrutturazione, tranne se sulle prime case.

Più precisamente, a partire dal 1° gennaio 2024 è obbligatorio versare un’imposta del 26%:

– sulla totale plusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile, se la vendita avviene entro 5 anni dalla fine dei lavori;

– sul 50% della plusvalenza se la cessione avviene tra i 5 e i 10 anni dalla fine dei lavori.

 

La plusvalenza viene tassata

Devono essere trascorsi meno di 10 anni tra la fine dei lavori e la messa in vendita.

L’immobile non deve essere stato utilizzato come residenza principale del venditore tra la fine dei lavori e la vendita.

Il venditore deve aver richiesto l’applicazione del Superbonus 110% attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura, anziché tramite dichiarazione.

 

La plusvalenza non viene tassata

La plusvalenza riguarda solo la prima vendita entro i dieci anni dalla fine dei lavori e non le eventuali successive cessioni dell’immobile.

  • Gli immobili acquisiti per successione (ereditati)
  • Gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti la cessione
  • Gli immobili adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso nel caso di possesso inferiore a 10 anni
  • Gli immobili ceduti che sono stati oggetti di bonus fiscali ordinari.

 

Lo sconto in fattura

Vendere casa dopo il Superbonus 110 mediante sconto in fattura, è un’opzione ancora realizzabile, e anche molto vantaggiosa: è possibile infatti farlo anche nel caso in cui i lavori siano ancora in corso.

Dal punto di vista delle detrazioni, se la cessione del credito nei confronti della ditta che ha eseguito i lavori viene comunicata all’Agenzia delle Entrate prima della stipula del rogito, i vantaggi rimarranno a te che vendi.

 

La cessione del credito a terzi

Se decidi invece di vendere casa dopo il Superbonus al 110% usufruendo della cessione del credito a terzi, la procedura è la stessa: trametti la comunicazione riguardante la cessione del credito prima della stipula del rogito, e mantieni i vantaggi derivanti dall’agevolazione.

 

Comunicazione all’Agenzia dopo il rogito

Se le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla cessione del credito non sono state ancora inviate al momento della stipula del rogito, sarà l’accordo privato tra le due parti a determinare il beneficiario dei vantaggi.

 

Consigli

Vendere una casa ristrutturata con il Superbonus 110 richiede un’attenta valutazione. Affidati a professionisti per analizzare costi, tempi e ottimizzare la vendita, evitando spiacevoli sorprese.

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